Dal 7 novembre 2021, l’articolo 49 del Dl 152 dà rilievo all’occasionalità delle situazioni che possono coinvolgere l’imprenditore che abbia contatti con un’impresa mafiosa.
Fino a oggi bastava una generica vicinanza per far scattare il rischio di interdittiva antimafia: oggi invece, se il contatto è occasionale, si apre un procedimento intermedio, gestito dal prefetto.
Si prevede infatti un periodo da 6 a 12 mesi, durante il quale vi è una “sorveglianza”, che alla fine può condurre all’informativa antimafia liberatoria (favorevole all’impresa ), o giungere alla sfavorevole informativa interdittiva.
In parallelo alla «prevenzione collaborativa» affidata al prefetto, vi può essere anche il controllo giudiziario (articolo 34 bis comma 6 del Dlgs 159 / 2011), che parte dagli stessi presupposti (un’agevolazione occasionale), ma che è più invasiva nei tempi (da uno a tre anni) e nei controlli (più penetranti).
Quando l’impresa è ammessa alla prevenzione collaborativa con il prefetto, non vi sono effetti interdittivi, e quindi l’impresa non perde la possibilità di contrattare con la pubblica amministrazione, né perde la titolarità di provvedimenti amministrativi quali autorizzazioni licenze e concessioni: il procedimento si svolge all’interno della prefettura, con una comunicazione al Tribunale penale competente.
A cura del Dott. Domenico Preziosi